Il 13 marzo 2017 a Roma tra le Organizzazioni Sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e le Associazioni delle Industrie Alimentari è stato sottoscritto l’accordo collettivo nazionale che riconosce l’estensione della copertura assicurativa già prevista dal FASA ai lavoratori licenziati per motivi economici e involontariamente disoccupati e relativi beneficiari, come previsto dal CCNL dell’Industria alimentare in vigore.
Tale misura si svilupperà dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019.
Il periodo di estensione della copertura assicurativa garantito a ciascun beneficiario varia da un massimo di 18 mesi ed uno minimo di 6 mesi, calcolati a scalare con riferimento al momento in cui viene in essere la cessazione del rapporto di lavoro.
La copertura sanitaria integrativa del FASA è estesa a tutti i soggetti che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, risultino iscritti al Fondo da almeno 12 mesi e siano stati licenziati collettivamente o per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative e produttive oppure abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro o abbiano diritto alla NASPI.
La copertura sanitaria integrativa FASA è garantita ai soggetti come sopra identificati, al coniuge, al convivente more uxorio e ai figli fiscalmente a carico così come identificati dalla polizza FASA.
Maggiori dettagli sono cosultabili sul Regolamento pubblicato sul sito www.fondofasa.it.